Società trasparente

Altri contenuti


Accesso civico “generalizzato”

Ai sensi dell’art. 5 comma II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 chiunque, entro i limiti precisati nel prosieguo, può esercitare il diritto di accesso a dati e documenti detenuti dalla Società Pila S.p.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in virtù della normativa in materia di trasparenza amministrativa.Non sono ammissibili richieste di accesso civico generalizzato meramente esplorative volte ad ottenere informazioni di cui dispone la Società.

Le richieste, inoltre, non possono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato e del documento richiesti (quantomeno con riferimento alla natura ed all’oggetto).

Le richieste di accesso civico generalizzato possono avere ad oggetto dati e documenti detenuti dalla Società Pila S.p.A.; resta pertanto escluso che quest’ultima sia tenuta a formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

La Società non ha neppure l’obbligo di procedere con una rielaborazione di dati, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenuti dati ed informazioni già detenuti e gestiti dalla Società stessa.

A norma dell’art. 5 bis D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 la Società Pila S.p.A. può rifiutare il diritto all’accesso civico generalizzato nel caso in cui il diniego sia necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di almeno uno dei seguenti interessi pubblici:

  1. sicurezza pubblica ed ordine pubblico;
  2. sicurezza nazionale;
  3. difesa e questioni militari;
  4. relazioni internazionali;
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento;
  7. regolare svolgimento di attività ispettive

ovvero di almeno uno dei seguenti interessi privati:

  1. protezione di dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza;
  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali.

Il diritto all’accesso civico generalizzato è escluso inoltre nei casi di segreto di Stato e nelle altre ipotesi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla Legge (ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 comma I Legge 7 agosto 1990 n. 241).

Nel caso in cui i limiti sopra indicati riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, la Società Pila S.p.A. consentirà l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento.

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere effettuata inviando una e-mail all’indirizzo info@pila.it allegando il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società Pila S.p.A. per la riproduzione su supporti materiali.

La Società Pila S.p.A. provvederà ad evadere la richiesta con provvedimento espresso e motivato (anche in caso di diniego) entro 30 giorni dalla ricezione.

Nell’ipotesi in cui, a fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato, la Società Pila S.p.A. individui soggetti controinteressati, la Società provvede a darne informazione agli stessi.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, questi ultimi potranno presentare, anche in via telematica, un’opposizione motivata alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla compiuta comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l’invio di una risposta all’istante è sospeso fino alla decorrenza dell’ulteriore termine di 10 giorni entro cui i controinteressati possono presentare opposizione.

In caso di accoglimento della richiesta, la Società Pila S.p.A. trasmette all’istante i dati o i documenti richiesti.

Qualora l’accoglimento sia avvenuto nonostante l’opposizione dei controinteressati, la Società Pila S.p.A. provvede ad informare questi ultimi ed a trasmettere all’istante i dati o i documenti richiesti; la trasmissione non avverrà prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

In ipotesi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini indicati in precedenza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società inviando una mail all’indirizzo: marco@pila.it

Quest’ultimo decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.

Nel caso in cui l’accesso sia stato negato o differito a tutela della protezione di dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in conformità con la normativa in materia, provvede sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del RPCT.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione della Società Pila S.p.A. o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT della Società, l’istante può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.